Oltre a porre fine all’esistenza del SISTRI, la Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 che ha convertito il D.L. 135/2018, lascia spazio al Registro Elettronico Nazionale come atto dovuto alle disposizioni della DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; tale DIRETTIVA definisce i soggetti e i dati che devono essere riportati sui registri di carico e scarico in base alla modifica dell’ Art. 35 c.1 che, al comma 4, chiede inoltre ai Paesi membri di dotarsi di un registro elettronico al fine di trasmettere i dati della gestione dei rifiuti e di garantirne la tracciabilità. La direttiva parla soltanto di registri, ma non accenna ai documenti accompagnatori, quale ad esempio il formulario e inoltre, non fornisce alcuna indicazione ufficiale in merito ai dati che dovranno contenere i registri elettronici né del formato elettronico con cui dovranno essere prodotti, conservati e inviati all’autorità competente.
Sono obbligati ad iscriversi ed utilizzare il nuovo Registro Elettronico Nazionale gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, tutti i soggetti obbligati alla comunicazione al catasto rifiuti, legge 70/94, ovvero al MUD, come previsto dall’Art.189 c.3 del Dlgs 152/2006 ante Dlgs 205/2010, che erano quindi, come dettato dal successivo articolo 190, obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, anche relativamente ai rifiuti non pericolosi.
È poi chiaramente indicato che “L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporti il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema” e l’applicazione di sanzioni per “La violazione dell’obbligo d’ iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti”. Un futuro Decreto del Ministero dell’Ambiente individuerà anche le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dell'obbligo di iscrizione ed il mancato o parziale versamento del contributo. Non viene fatta menzione alcuna sulla data di partenza del sistema, ma è più probabile che si collochi intorno al 2020; intanto, nel periodo di attesa della piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita rispettando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, ovvero attraverso la compilazione di registri, formulari e MUD.
(Fonte Computer Solutions SpA - Roberto Ribaudo)